Dal 1° luglio 2010 (DL 78/2010), è obbligatorio certificare, pena nullità dell’atto, che le visure e le planimetrie catastali allegate agli atti siano conformi allo stato di fatto dell’immobile oggetto di compravendita.

La conformità urbanistica

Stabilisce la corrispondenza esatta tra il documento del progetto di costruzione depositato in comune e lo stato attuale dell’immobile.

Per accertare la conformità edilizia è necessario l’intervento di un tecnico che metta a confronto lo stato di fatto dell’immobile con i documenti conservati nell’archivio comunale. 

La dichiarazione di regolarità urbanistica ha carattere probatorio e può essere utilizzata in tribunale.

La conformità catastale

La dichiarazione di conformità catastale attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e la planimetria depositata in Catasto. Talvolta un edificio può risultare conforme alla planimetria depositata in Catasto, ma non alle informazioni presenti nei documenti depositati in Comune. Infatti anche un immobile abusivo può risultare accatastato.

La dichiarazione di conformità catastale non ha alcuna valenza probatoria. Quindi la conformità catastale non è quindi valida come prova in caso di controversia legale.

La dichiarazione di conformità è obbligatoria per:

  • Avviare pratiche di compravendita; 
  • Effettuare un passaggio di proprietà (donazioni, successioni, eccetera);
  • Richiedere un mutuo;
  • Effettuare lavori di ristrutturazione e accedere ai relativi Bonus fiscali
  • Effettuare il calcolo delle tasse, contributi e detrazioni fiscali che riguardano un immobile

In caso l’immobile abbia subito modifiche importanti è obbligatorio indicare nel rogito i titoli dei permessi concessi per l’esecuzione dei lavori. Per gli interventi abusivi già sanati tramite condono edilizio, nel rogito deve essere menzionata la concessione in sanatoria. Se, invece, sono state effettuate modifiche di poco conto non è obbligatorio menzionare le autorizzazioni, ma è consigliabile farlo per una maggiore trasparenza.

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